Corpo Nobiliare Italiano


ELENCO UFFICIALE
DELLA
NOBILTA' ITALIANA

SERIE - AGGIORNATA


In occasione dell'ottantesimo anniversario della costituzione del primo ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA (1922-2012), è stato avviato il presente ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA - serie aggiornata.

Questa pubblicazione amministrata dal dicembre 2020 dal Corpo Nobiliare Italiano (CNI) è stata realizzata grazie al diretto e fedele studio sui 4 ELENCHI UFFICIALI DELLA NOBILTA' ITALIANA (1922-1933-1934-1936) amministrati dal Regno d'Italia fino al 1946 (caduta della monarchia).

L'opera venne presentata in occasione dell'ottantesimo anniversario della costituzione del primo ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA (1922-2012).

La pubblicazione è stata realizzata grazie al diretto studio sui 4 ELE NCHI UFFICIALI DELLA NOBILTA' ITALIANA (1922-1933-1934-1936) aggiornati dalla Regia Consulta Araldica del Regno d’Italia fino al 1946 (caduta della monarchia).

Il primo ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA venne infatti istituito nel 1922 a cura della Consulta Araldica del Regno d'Italia, e comprendeva le famiglie nobili e titolate già iscritte nei registri regionali, ma un asterisco contrassegnava quelle che avendo ottenuto il Regio Decreto o Decreto Ministeriale, erano quindi state inserite nel noto LIBRO D'ORO DELLA NOBILTA' ITALIANA. Nel 1933 venne approvato un secondo ELENCO UFFICIALE NOBILAIRE ITALIANO, a cui fu annesso anche un ELENCO DEI PREDICATI NOBILIARI. Gli iscritti negli ELENCHI UFFICIALI DELLA NOBILTA' ITALIANA (1921-1933 e supplemento del 1934-1936) se entro tre anni non presentavano però la documentazione per l'iscrizione nel noto LIBRO D'ORO DELLA NOBILTA' ITALIANA, venivano cancellati dagli stessi: non a caso ad esempio nell'Elenco del 1933 sparirono molte famiglie Italiane fiorenti, elencate in quello pubblicato nel 1921.

L' ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA rimane prova dell'avvenuto riconoscimento nobiliare nel passato ordinamento, che costituisce quindi prova inconfutabile del diritto all'uso di un titolo e predicato nel cognome . Lo scopo di questa serie aggiornata dell' ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA, è proprio quello di aggiornare il diritto all'uso dei predicati e dei titoli nobiliari delle famiglie Italiane fiorenti ed estinte, conformi all'ultimo ordinamento monarchico Italiano. Tale ordinamento era costituito dalle delibere della Consulta Araldica, in pratica norme ratificate coi Regi Decreti del sovrano, in ottemperanza alla Regia prerogativa, elemento tutt'oggi propedeutico negli attuali stati monarchici Europei per la concessione di titoli nobiliari.

Ordinamento che anche in Italia era disciplinato col Regio Decreto del 7 giugno 1943 n. 651 che approvava il nuovo regolamento dello Stato Nobiliare Italiano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1943, che recita:

Art. 1 E' attributo della Sovrana Prerogativa del Re Imperatore:

a) stabilire norme giuridiche aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la revoca dei titoli , predicati, qualifiche e stemmi nobiliari;

b) concedere nuovi titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; rinnovare titoli e predicati, estinti per mancanza di chiamati alla successione; sanare le lacune e le deficienze nella prova di antiche concessioni o nel passaggio dei relativi titoli e predicati;

c) autorizzare l'accettazione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari concessi a cittadini Italiani da Potenze estere;

d) decretare la perdita delle distinzioni nobiliari o del diritto a succedervi o la sospensione del loro uso. Le norme giuridiche in materia nobiliare sono emanate mediante decreti Reali controfirmati dal Capo del Governo.

Esse sono inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e dell'avvenuta inserzione si dà annuncio nella Gazzetta Ufficiale, la quale provvede in pari tempo alla pubblicazione dell'atto inserito.

Art. 2 I titoli, i predicati, le qualifiche e gli stemmi nobiliari sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto in conformità delle norme vigenti e si acquistano per successione.

Art. 3 Sono concessi dal Sovrano i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte, Barone e Nobile.

I primi Elenchi Nobiliari Ufficiali dello stato Italiano, furono in pratica gli Elenchi Regionali, 14 in tutto, pubblicati prima in forma provvisoria, e poi in forma definitiva, tra il 1895 ed il 1912, approvati ognuno con Regio Decreto e corrispondenti ai vari stati in cui era divisa l 'Italia, prima dell'unificazione.

Incaricate della compilazione degli Elenchi furono le R.R. Commissioni.

Il presente ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA-serie aggiornata trascrive quindi la reale spettanza dei predicati e dei titoli nobiliari di tutte le famiglie Italiane che hanno avuto provvedimenti di grazia e giustizia da parte del sovrano col Regno d'Italia. L'opera menziona quindi al suo interno le famiglie presenti nei detti ELENCHI UFFICIALI DELLA NOBILTA' ITALIANA (1921-1933-1934-1936), integrate con altre norme e disposizioni conformi alle delibere dell'ultimo statuto nobiliare del Regno d'Italia.

Poichè il presente ELENCO UFFICIALE NOBILIARE ITALIANO-serie aggiornata, è per dottrina, nonché veste grafica e tipografica , è l'unica e legittima continuazione dell' ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA amministrato fino al 1946 dallo stato monarchico Italiano, oltre a menzionare al suo interno sia i casati estinti e fiorenti compresi nel precedente ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA del 1921 e 1933, seguiti da tutti gli aggiornamenti del supplemento del 1934 e 1936, integra anche i provvedimenti di Grazia di S.A.R. Umberto II di Savoia emessi dopo il 1946, fino al 18 marzo 1983, data della sua morte.

N ell ’opera sono state inserite anche le casate che hanno ottenuto un formale riconoscimento nobiliare dall’attuale ordinamento repubblicano (ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria della costituzione repubblicana, per la quale i predicati feudali esistenti prima del 28 ottobre 1922 fanno parte del cognome), e sono quindi cognomizzabili s ul Registro Anagrafico. Con predicato si intende l'indicazione di una località geografica su cui aveva potere il detentore di un titolo nobiliare (predicato « feudale »).

Per l'attuale ordinamento, repubblicano, italiano, tale predicato può fare parte anche del cognome, e come tale passa a tutta la discendenza, non solo a chi detiene il titolo.

Esempi:

Anche se l'Italia è oggi una repubblica, e il secondo comma della XIV disposizione transitoria dell'attuale costituzione italiana non riconosce i titoli nobiliari, tuttavia tale passaggio si riferisce però al fatto che essendo i titoli nobiliari di sovrana prerogativa, cioè concessi o revocati unicamente da un sovrano regnante su un trono (come era infatti sancito dal Regio Decreto n. 651 del 7.06.1943 dell'ultimo statuto fondamentale del regno d'Italia); facoltà dunque non nel potere del Presidente della Repubblica Italiana, per la sua stessa natura di capo di uno stato repubblicano; tale non riconoscibilità dei titoli nobiliari non va però intesa come proibizione o disconoscimento degli antichi titoli nobiliari italiani di origine feudale, come dimostra infatti il successivo passaggio costituzionale, per il quale i predicati feudali esistenti prima del 28 ottobre 1922 (instaurazione del regime fascista) fanno parte del cognome, e sono quindi tutelati dall'attuale ordinamento, repubblicano, come patrimonio storico di una casata. Ne consegue che tutt'oggi le famiglie che hanno goduto di un titolo nobiliare con predicato feudale, hanno il diritto di esibire alla magistratura competente, in contraddittorio con l'attuale ufficio araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i documenti storici che ne comprovano l'uso, chiedendo quindi all'attuale ordinamento giuridico l'aggiunta del loro predicato feudale al cognome, azione giuridica che prende infatti il nome di cognomizzazione del predicato.

In conclusione il Presidente della Repubblica Italiana non può concedere nuovi titoli nobiliari a persone che per meriti ne avrebbero diritto (come accade nelle attuali monarchie), ma in qualità di capo di stato e garante della costituzione repubblicana, riconosce tuttavia agli aventi diritto, i predicati nobiliari poggianti sui titoli nobiliari di origine feudale esistenti prima del 28 maggio 1922 nel rispetto infatti del secondo comma della XIV disposizione transitoria dell'attuale costituzione italiana.

Si tratta quindi di un ufficiale, riconoscimento dello status nobiliare da parte dell'attuale ordinamento italiano, per il quale lo stato entra infatti nel merito, e dopo aver visionato la documentazione probatoria attestante l'effettivo status nobiliare-feudale goduto da una famiglia, trascorso circa un anno di procedure burocratiche, decreta con sentenza di stato, l'aggiunta del predicato feudale al cognome sui documenti anagrafici. E’ di fatto il solo riconoscimento nobiliare, concesso dall’attuale ordinamento repubblicano.

L'opera è aggiornata con periodicità irregolare (triennale/ quadriennale ) , e come nella serie monarchica il censimento dei casati è disposto in ordine alfabetico.

Il Consiglio Direttivo del CNI continua di fatto l'elencazione delle famiglie nobili Italiane ufficializzate dalla Regia prerogativa, nel fedele rispetto della XIV disposizione transitoria dell’attuale costituzione repubblicana, per la quale i predicati feudali esistenti prima del 28 maggio 1922 fanno parte del cognome.

Disposizione che in pratica sostituisce l'Art 79 dell’ultimo statuto fondamentale del Regno d’Italia, che sanciva la facoltà del sovrano di riconoscere i titoli nobiliari esistenti prima dell'unità d'Italia, ma allo stesso tempo la facoltà di crearne di nuovi: “i titoli di nobiltà sono mantenuti per coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne di nuovi. Si tratta di una norma che rende quindi giustizia alla storia delle famiglie nobili Italiane presenti negli stati per-unitari. Difatti i Savoia sovrani del Regno di Sardegna, con le annessioni del 1858 e poi del 1861, estesero semplicemente quella norma a tutti i nobili Italiani, garantendo così la conservazione dei titoli riconosciuti dagli stati per-unitari. Dopo l'unità d'Italia, la legge 20 marzo 1865, n. 2248, sancì in pratica la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle controversie relative ad un diritto civico o politico. Con le sentenze del 31 dicembre 1901 e 12 giugno 1903, le sezioni Unite della Corte di Cassazione di Roma, applicò di fatto questa norma. Ma la pluralità degli ordinamenti nobiliari e la diversità tra essi, sottolinearono la necessità di organo consultivo specifico per la materia, organizzato ad altissimi livelli. Quindi col Regio Decreto del 10 ottobre 1869 n. 5318 Re Vittorio Emanuele II di Savoia, costituì la Consulta Araldica del Regno d'Italia. Un organo ufficiale per dare pareri al governo, e coadiuvare la corona in materia di titoli nobiliari, stemmi, e altre pubbliche onorificenze, divenendo il massimo organo consultivo in campo araldico dell'ordinamento monarchico Italiano. Funzionante dapprima, presso il Ministero dell'Interno, era composta di otto membri, di cui quattro senatori, venne, in seguito, posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita di 18 membri (Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651). Tutti i membri della Consulta, detti Consultori, erano nominati con Regio Decreto su proposta del capo del governo e, salvo quelli di diritto, duravano in carica cinque anni, potendo essere rinnovati. L'art. 51 del regio decreto 651 del 7 giugno 1943 ne confermava le funzioni consultive dichiarando che era chiamata a dare pareri, su richiesta, per i provvedimenti in materia nobiliare ed araldica. Modificata a più riprese sia nella composizione che nelle funzioni, risultò, nell'ultimo provvedimento normativo del regime monarchico (art. 51-53 Regio Decreto n. 651 del 1943) così formata: il Capo del Governo (presidente); il primo presidente della Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei Conti, l'avvocato generale dello Stato (membri di diritto); due rappresentanti del Gran Consiglio del fascismo, due della Camera dei fasci e delle corporazioni, due del Senato, quattro in rappresentanza delle famiglie nobili inscritte, quattro in rappresentanza dei Regi Istituti storici, delle regie Deputazioni, e delle Regie Società di storia patria (membri scelti). Oggi in ottemperanza alla XIV disposizione transitoria della costituzione repubblicana, per la quale i predicati feudali esistenti prima del 28 ottobre 1922 fanno parte del cognome, l’opera trascrive le casate che hanno ottenuto dallo stato italiano un formale, riconoscimento, nobiliare-feudale, attraverso la cognomizza zione del predicato feudale s ul Registro di Stato Civile.






Nella foto la copertina dell'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA del 1934-1936, l'ultimo amministrato dallo stato Monarchico Italiano.L'opera venne stampata dalla Regia tipografia del Regno il 1922, il 1933, il 1934 e il 1936 (in supplemento.) In occasione dell'ottantesimo anniversario della costituzione del primo ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA (1922-2012), è stato avviato l'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA- serie aggiornata. Una pubblicazione dalla periodicità annuale, che continua ed integra i censimenti nobiliari ufficiali del Regno d'Italia, con gli stessi criteri, e la stessa veste grafica e tipografica della serie monarchica.





Nella foto la copertina dell'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA -SERIE AGGIORNATA -2019.



Nella foto la copertina dell'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA -SERIE AGGIORNATA -2019.



Nella foto la copertina dell'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA -SERIE AGGIORNATA -2019.





Nella foto la copertina dell'ELENCO UFFICIALE DELLA NOBILTA' ITALIANA -SERIE AGGIORNATA -2019.



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